Un anonimo ascoltatore si racconta amareggiato a Obbiettivo Agenti.
L'agente ha firmato un accordo con la preponente, in cui è stato fissato un target, per l'anno 2019, pari al 35% in più rispetto allo scorso anno, da raggiungersi in due step, il primo che coincide con il semestre, il secondo con fine anno. Lo stesso accordo prevede che, in caso di insuccesso, il contratto si risolva per giusta causa, con rinuncia, da parte del collaboratore, a ogni indennità. Ma è davvero possibile tutto questo?
Alle 13:05 risponde in trasmissione l’avvocato Lorenzo Bianchi, esperto in Diritto di Agenzia, accompagnato dal conduttore Davide Ricci.
Il riassunto della puntata:
Un agente di commercio che non raggiunge il target previsto può essere disdettato per giusta causa, se la clausola è inserita in contratto?
L’avvocato Lorenzo Bianchi avvia la disamina della situazione e ammonisce subito: al di là di qualsivoglia dicitura sul contratto, ogni fattispecie è differente e l'analisi deve essere condotta con ragionevolezza. E dunque, si parte dall'assunto che l'azienda ha la facoltà di richiedere un incremento in armonia con il mercato di riferimento. Ma se a fronte di un target pari a 100, il risultato si fermasse a 90, allora l'inadempimento, pure presente, non potrebbe essere considerato grave. Se, al contrario, il risultato si fermasse a 10, il discorso muterebbe immediatamente indirizzo.
In questo caso, sul contratto è stata posta una “clausola di risoluzione espressa”, dove viene enunciata la giusta causa per una disdetta. Qualsiasi essa sia, dovrà poi, nella realtà dei fatti, essere dimostrata come davvero grave, non potrà essere rappresentata da un inadempimento qualunque.
Ma se non fosse tutta colpa dell'agente? Quella che descrive l'anonimo ascoltatore nel chiudere il suo appello è un'azienda inefficiente, con ordini evasi in ritardo, merce difettosa e customer service affidato ad un operatore cinese. Queste potrebbero diventare “cause di giustificazione”: ancor di più se l'agente avesse raccolto un numero di ordini potenzialmente sufficiente a raggiungere il target, e poi questi ordini non si fossero concretizzati nel quadro di generale cattiva gestione delle dinamiche aziendali.
Piccolo accenno, in chiusura, alla nota di credito, che rappresenta la prova del diritto provvigionale dell'agente, in quanto dimostra che tra cliente e mandante c'è stato un accordo per non dare in tutto o in parte esecuzione a un contratto. All'agente spetteranno le provvigioni per la parte ineseguita.