La disdetta del contratto di agenzia prevede un periodo di preavviso stabilito a norma di Legge dagli Accordi Economici Collettivi (AEC) o dal Codice Civile, sia nel caso in cui la comunicazione di recesso arrivi dalla mandante sia nel caso in cui la disdetta viene comunicata dall’agente di commercio Enasarco all’azienda.
Cosa succede se il periodo di preavviso non viene rispettato, viene cioè concesso un preavviso inferiore a quello stabilito per Legge oppure si comunica la disdetta con effetto immediato?
Il mancato rispetto del termine di preavviso non influisce sull’efficacia del recesso, ciò significa che il recesso resta comunque valido, ma la parte recedente si rende inadempiente nei confronti dell’altra, con il conseguente obbligo di corrisponderle la relativa indennità sostitutiva.
L’agente di commercio disdettato può rifiutarsi di lavorare il preavviso?
L’azienda mandante disdettata può rifiutare il periodo di preavviso dell’agente di commercio e interrompere subito il rapporto?
In entrambi i casi, la parte che riceve la comunicazione di disdetta può avvalersi della cosiddetta rinuncia al preavviso. La rinuncia al preavviso deve essere comunicata all’altra parte entro 30 giorni dal ricevimento della disdetta, senza che questa comporti alcun inadempimento e di conseguenza il pagamento di alcuna somma.
Come si calcola l’indennità di mancato preavviso?
Gli AEC Commercio del 2009 e Industria del 2014 prevedono che, in sostituzione del preavviso, debba essere versata una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’anno solare precedente, quanti sono i mesi di preavviso dovuti, o, in caso di esonero di una parte del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’anno solare precedente, quanti sono i mesi di preavviso non effettuati.
L’indennità di mancato preavviso non è dovuta in caso di risoluzione consensuale del contratto.
Cosa dicono esattamente gli Accordi Economici Collettivi (AEC) sul preavviso?
AEC Commercio 2009, art. 12
In luogo del preavviso […] è dovuta all’agente un’indennità sostitutiva calcolata sulla base della media delle provvigioni incassate dall’agente nell’anno civile precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero) sui clienti e/o zona e/o prodotti e/o misura delle provvigioni che sono stati oggetto della riduzione. Tale indennità sostitutiva sarà pari a tanti dodicesimi delle provvigioni incassate dall’agente nell’anno solare precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l’anno solare precedente non sia stato lavorato per intero) quanti sono i mesi di mancato preavviso Il proseguimento del rapporto dopo la variazione non incide sul diritto dell’agente di percepire l’eventuale indennità sostitutiva.
AEC Industria 2014, art. 9
Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all’altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni e degli altri corrispettivi maturati nell’anno civile precedente (1° gennaio -31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso dovuto ovvero una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso.
Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell’anno civile precedente, saranno conteggiati i successivi mesi dell’anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. Ove più favorevole, la media dei corrispettivi per la determinazione dell’indennità di cui trattasi sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni e degli altri corrispettivi maturati durante il rapporto stesso. L’importo sostitutivo del preavviso va computato su tutte le somme maturate in dipendenza del contratto di agenzia, anche se a titolo di rimborso o concorso spese. La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma che precede, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Durante la prestazione in servizio del preavviso, il rapporto prosegue regolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato
Periodo di preavviso: stessi diritti, stessi doveri di sempre
Durante il periodo di preavviso, il rapporto di agenzia procede normalmente, come da prassi. Esattamente come se si fosse, appunto, in costanza di rapporto. Quindi stessi diritti, stessi doveri da ambo le parti.
Se la disdetta è per giusta causa, il preavviso è previsto?
La disdetta per giusta causa non prevede preavviso. Il rapporto va chiuso all’istante e senza indennità di mancato preavviso. Questo perché la disdetta per giusta causa prevede una motivazione tanto grave da non consentire al rapporto di proseguire oltre, nemmeno per un giorno.
È sempre importante, a nostro avviso, consultarsi con un legale prima di dare disdetta per giusta causa, proprio per accertarsi che ci siano le motivazioni dell’effettiva sussistenza.
Hai ulteriori domande sull’argomento? Scrivi a [email protected] oppure al numero WhatsApp 329.672.55.62
--- © Riproduzione riservata